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L'Erario si adatta agli Ias

di Antonio Criscione e Luca Gaiani

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25 ottobre 2008

Per le imprese che ormai da qualche anno applicano gli Ias si fa chiarezza. Almeno nei rapporti con il Fisco. È stato infatti firmato il decreto del ministero dell'Economia che dà attuazione alla Finanziaria 2008 che ha stabilito la derivazione del reddito fiscale dai conti Ias. Il decreto non diventa subito definitivo: dovrà ora andare per il parere alla Corte dei conti, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Siccome molte imprese avevano avuto già modo di vedere il decreto in via informale e ne avevano tenuto conto in fase di dichiarazione dei redditi, il testo definitivo non presenta differenze sostanziali, ma solo piccoli aggiustamenti (in materia di regole utilizzabili nel l'esercizio di prima applicazione degli Ias dal 2008 in poi) rispetto alle bozze circolate nelle scorse settimane.
La possibilità di variazioni che si era prospettata nelle scorse settimane, aveva infatti creato qualche allarme. Ed esce confermata dal Dm anche la mini-sanatoria per coloro che si erano già attenuti in passato alle regole Ias, come previsto dalla Finanziaria 2008.
Occorre ricordare che l'adeguamento della disciplina del reddito di impresa ai principi Ias, per le società che applicano questi criteri nel bilancio d'esercizio, riguarda principalmente la rilevanza ai fini fiscali delle regole contabili di qualificazione, imputazione temporale e classificazione. Il Dm definisce innanzitutto i limiti di questa rilevanza, precisando che essa comporta la disapplicazione dei primi due commi dell'articolo 109 del Tuir in materia di imputazione a periodo dei componenti reddituali; dunque, in particolare, del criterio fiscale di certezza e determinabilità oggettiva e delle regole per l'individuazione della competenza di singoli ricavi o oneri (cessioni di beni, prestazioni, e vendite immobiliari).
D'altro canto si chiarisce che restano valide le disposizioni del Tuir che prevedono vincoli quantitativi alla deduzione di oneri (auto, telefoni, spese di rappresentanza eccetera), quelle relative al calcolo delle quote di ammortamento deducibili (ad esempio, il criterio delle percentuali per quantificare il valore dell'area non ammortizzabile), come pure le norme sull'imputazione per cassa di taluni proventi od oneri (dividendi, interessi di mora, compensi agli amministratori). Resterà altresì possibile ripartire le plusvalenze, in presenza della condizioni indicate nell'articolo 86, comma 4, del Tuir.
Il decreto interviene poi sugli aspetti fiscali delle operazioni di aggregazione. In primo luogo viene confermata l'irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni che, in base al principio Ifrs3, sono considerate realizzative. Si precisa inoltre la deducibilità dei costi accessori all'aggregazione aziendale, come definiti dagli Ias, ancorché si tratti di oneri che vengono capitalizzati sui valori dell'azienda ricevuta. La stessa disposizione si occupa infine della fiscalità delle cessioni di aziende intervenute tra parti correlate per le quali ancora non risultano chiare le modalità di contabilizzazione. Per evitare che le imprese acquirenti che adottano il metodo della continuità dei valori vengano penalizzate in termini di deduzione fiscale, si è stabilita l'applicabilità, in ogni caso, delle ordinarie regole del Tuir e dunque la rilevanza del costo pagato (in termini di deducibilità degli ammortamenti o di calcolo delle plus e minusvalenze), indipendentemente da quanto iscritto in contabilità.
Il provvedimento disciplina infine il contenuto della norma di salvaguardia di pregressi comportamenti fiscali conformi agli Ias, introdotta dalla Finanziaria 2008. Si stabilisce che tali comportamenti sono confermati a condizione che essi siano stati adottati in modo coerente in tutti gli esercizi considerati (2005-2006-2007), sempreché in quegli anni si sia presentata la stessa fattispecie e il bilancio sia stato redatto con regole Ias. Unica eccezione riguarda il caso in cui siano intervenute pronunce del Fisco contrarie alla rilevanza fiscale della regola Ias, che hanno indirizzato il contribuente a una scelta differente.

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